ARBITRIO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Cliente può presentare ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la CONSOB,
per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra investitori (diversi dai clienti professionali) e i
consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis
e 18-ter del TUF, , relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza,
informazione e trasparenza nell’esercizio dell’attività disciplinata dalla Parte II del TUF, incluse le controversie
oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013. 

Non rientrano nell’ambito dell’operatività dell’Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro 
per un importo superiore a Euro cinquecentomila. 

Sono esclusi dalla cognizione dell’Arbitro i danni che non sono conseguenza immediata e diretta
dell’inadempimento o della violazione da parte dell’intermediario degli obblighi sopra descritti e quelli che
non hanno natura patrimoniale. Il diritto di ricorrere all’ACF è irrinunciabile e sempre esercitabile anche in
presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale
contenute nel contratto.

Per maggiori informazioni fare riferimento al sito internet https://www.acf.consob.it/