ORGANISMO di vigilanza e tenuta dell’Albo Unico dei CONSULENTI FINANZIARI

L’OCF provvede alla attività di vigilanza nei confronti dei soggetti iscritti all’albo unico nelle distinte sezioni riservate è volta a verificare il rispetto della disciplina loro applicabile, e a garantire la tutela degli investitori e la salvaguardia della fiducia del sistema finanziario.

L’approccio di vigilanza adottato dall’OCF è di tipo “risk-based”, dando priorità alle situazioni che presentano maggiori profili di rischio ed esercitando i poteri di vigilanza informativa e i poteri di vigilanza ispettiva previsti dall’art. 31, comma 7, del TUF conferiti all’Organismo. Esso, infatti, può richiedere ai soggetti iscritti all’albo la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti fissando i relativi termini. L’Organismo può effettuare ispezioni e richiedere l’esibizione di documenti oltre che il compimento degli atti ritenuti necessari e procedere anche ad audizione personale.

L’Organismo esercita, altresì, i poteri cautelari di cui all’articolo 7-septies del TUF e i poteri sanzionatori di cui all’art.196 del TUF.

Nell’ambito dei poteri sanzionatori la normativa prevede, ai sensi dell’art. 196 del TUF, le sanzioni della radiazione, della sospensione da uno a quattro mesi, della irrogazione di una sanzione pecuniaria o di un richiamo scritto a carico dei soggetti iscritti all’albo che violano le norme del TUF.

Le sanzioni sono irrogate dall’Organismo a seguito di un procedimento ispirato ai principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.

Il sistema di vigilanza preventiva si basa su “indicatori di anomalia” volti a intercettare situazioni segnaletiche di possibili condotte irregolari.

Al sopra descritto sistema di vigilanza preventiva si affianca la tradizionale vigilanza ad evento, ossia quella disposta a partire da una segnalazione di una condotta illecita, di solito effettuata dall’intermediario finanziario o dallo stesso risparmiatore, e la vigilanza programmata che verrà svolta sulla base di un piano strategico diretto ad effettuare sistematici controlli.

In ottemperanza all’obbligo di strutturare efficienti assetti di governo e sistemi di vigilanza interni in grado di scongiurare i rischi connessi all’operatività fuori sede dei consulenti finanziari, gli intermediari si dotano di un Codice di vigilanza sull’attività dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede che individua indicatori e possibili strumenti di intervento.

Per maggiori informazioni fare riferimento al sito internet https://www.organismocf.it

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